Inammissibilità del ricorso: la Cassazione conferma la sentenza d’Appello
L’inammissibilità del ricorso è una delle decisioni più frequenti della Corte di Cassazione e sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso delle norme procedurali. Con una recente ordinanza, la Settima Sezione Penale ha ribadito questo principio, chiudendo definitivamente un caso giudiziario e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato. L’oggetto dell’impugnazione era una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel maggio 2024. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento di tale decisione, portando le proprie doglianze all’attenzione del massimo organo della giurisdizione penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è riunita in camera di consiglio. All’esito dell’udienza, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Palermo è diventata definitiva e irrevocabile.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. In altre parole, non ha valutato se le argomentazioni fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, puramente procedurale, rilevando un vizio dell’atto di impugnazione che ne ha impedito l’esame.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, è prassi consolidata che la Settima Sezione Penale della Cassazione si occupi di una sorta di ‘filtro’ dei ricorsi. Le cause di inammissibilità sono tipizzate dal codice di procedura penale e possono includere, tra le altre, la manifesta infondatezza dei motivi, la presentazione del ricorso fuori dai termini previsti dalla legge, la mancanza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata o la proposizione di questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. La condanna alla Cassa delle ammende è una sanzione accessoria che mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso non adeguatamente preparato rischia di essere respinto per ragioni procedurali, senza che le argomentazioni di merito vengano neppure considerate. Per l’imputato, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche in un ulteriore onere economico. Si conferma, quindi, la necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per affrontare con successo il giudizio di legittimità.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito dell’ordinanza?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza della Corte d’Appello impugnata è diventata definitiva.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta vizi procedurali, come la tardività, la genericità dei motivi o la manifesta infondatezza, che impediscono alla Corte di esaminare la fondatezza delle argomentazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20446 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/06/1958
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità per il reato
di furto aggravato – è inammissibile in quanto prospetta deduzioni affatto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente