Inammissibilità del ricorso: le conseguenze secondo la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione priva dei necessari requisiti di legge. Attraverso una decisione netta, i Giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il proponente. Questo caso ci permette di analizzare cosa accade quando un ricorso viene respinto in via preliminare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 29 marzo 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione nel mese di marzo 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia è di natura puramente processuale: i giudici non sono entrati nel merito delle ragioni portate avanti dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Hanno riscontrato la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge affinché il ricorso potesse essere validamente esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice e severa:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria: È stata disposta una condanna al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e si concentra sul dispositivo finale, ovvero sulla decisione e le sue conseguenze. Non vengono esplicitate le specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà richiedono una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La decisione di condannare il ricorrente a una sanzione pecuniaria si fonda sulla presunzione che la presentazione di un ricorso inammissibile costituisca un abuso del processo, un tentativo di utilizzare gli strumenti giudiziari senza un fondamento giuridico apprezzabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento è un monito importante sull’importanza di una valutazione attenta e rigorosa prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è un esito neutro, ma un provvedimento che certifica un vizio grave dell’impugnazione e che comporta conseguenze economiche rilevanti per il cittadino. Per evitare tali esiti, è fondamentale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare con cognizione di causa la sussistenza dei presupposti per un ricorso ammissibile e potenzialmente fondato, evitando di congestionare inutilmente il sistema giudiziario e di esporre il proprio assistito a ulteriori costi.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere all’esame del merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità?
No, il testo dell’ordinanza si limita a comunicare la decisione di inammissibilità e le relative condanne, senza entrare nel dettaglio delle ragioni procedurali o di merito che l’hanno determinata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/11/1989
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36451/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibil di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare un
diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettiv generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag
3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.