Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 31/01/1995
NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 12/02/2003
avverso la sentenza del 17/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo di un unico atto, avverso l sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Napoli in data 17 gennaio 202
sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 8
comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine
alla sussistenza del fatto e alla non operatività dell’art. 129 cod. pen. in relazion
49 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n.
103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avve
sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicure nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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