Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso nel processo penale e le relative, pesanti conseguenze. Con una decisione tanto sintetica quanto perentoria, la Corte di Cassazione respinge un ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo cosa significa e perché accade.
I Fatti del Caso: un Epilogo Procedurale
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari nel marzo 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo percorso giudiziario si è interrotto bruscamente davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, non è entrata nel merito della questione. Non ha valutato se le ragioni dell’imputato fossero fondate o meno. Si è fermata a un livello precedente, dichiarando l’appello semplicemente “inammissibile”.
Questa decisione comporta due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
In sostanza, non solo il ricorrente non ha ottenuto la revisione sperata, ma ha anche subito un ulteriore aggravio economico.
Le Motivazioni
L’ordinanza è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, nel linguaggio della procedura penale, una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione implica che l’atto introduttivo mancasse dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Le cause possono essere molteplici: il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine, da un soggetto non legittimato, o, più frequentemente, per motivi non consentiti. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: non può riesaminare i fatti come un terzo processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove viene quasi sempre dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione nel pieno rispetto dei canoni procedurali. L’inammissibilità del ricorso non è un semplice rigetto, ma una chiusura netta del procedimento che sancisce l’inutilità dell’impugnazione e comporta sanzioni economiche. Questo provvedimento ribadisce il ruolo di filtro della Suprema Corte, che seleziona rigorosamente i casi meritevoli di essere discussi nel merito, scartando in via preliminare quelli che non rispettano le forme e i limiti imposti dal legislatore.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 04/03/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 31/05/1996
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui
all’art. 337 cod. pen. (descrivendo le pericolose modalità della fuga), come pure in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2) cod. pen.
(essendosi ritenuto che la resistenza era funzionale alla necessità di non far emergere la commissione del reato di ricettazione, incidentalmente accertato,
stante il rinvenimento della carcassa di un’autovettura rubata e trasportata sul mezzo alla cui guida si trovava l’imputato);
rilevato che la motivazione è immune da censure rilevabile in questa sede anche in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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