Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione chiude le porte
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel nostro sistema giudiziario, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Comprendere cosa significa e quali sono le conseguenze è fondamentale. Un’ordinanza emessa di recente dalla Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico delle implicazioni di un ricorso non correttamente impostato.
Il Caso in Breve
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha tentato di ottenere una revisione dalla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. Il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo della discussione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso “inammissibile”. Questo non significa che i giudici abbiano dato torto o ragione al ricorrente nel merito della questione; significa, piuttosto, che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere preso in esame. L’atto è stato giudicato non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, una sorta di “cancello d’ingresso” al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in esame non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche, è utile ricordare quali sono le cause più comuni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Spesso, ciò accade per:
* Vizi di forma: L’atto potrebbe mancare di elementi essenziali richiesti dalla legge.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato presentato oltre la scadenza perentoria.
* Motivi non consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che la Cassazione non può giudicare, invece che questioni di legittimità (cioè, violazioni di legge).
* Genericità dei motivi: Le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe e non specifiche.
La decisione della Corte di fermarsi a questa fase preliminare impedisce qualsiasi discussione sul contenuto della sentenza d’appello.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze, anzi. L’ordinanza è molto chiara al riguardo. Il ricorrente è stato condannato a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: Il costo del procedimento dinanzi alla Cassazione viene posto a suo carico.
2. Una sanzione pecuniaria: Una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario e al reinserimento dei condannati.
Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo caso sottolinea un principio fondamentale: rivolgersi alla Corte di Cassazione richiede un’estrema perizia tecnica e il pieno rispetto delle regole procedurali. Un ricorso non è solo un atto di dissenso verso una sentenza, ma un complesso strumento giuridico che deve essere redatto con rigore. L’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È un monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti per valutare attentamente l’opportunità e le modalità di un’impugnazione in sede di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il caso nel merito perché l’atto di ricorso presenta vizi procedurali o non rispetta i requisiti previsti dalla legge. La Corte, quindi, non stabilisce chi ha ragione o torto, ma si ferma prima, constatando che non ci sono le condizioni per procedere all’esame.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico ammonta a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso in questo caso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 13 dicembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 11/06/1964
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio
di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 707
cod. pen. non è consentito in sede di legittimità dal momento che la Corte d’appello ha congruamente valutato le circostanze fattuali della vicenda dedotta con giudizio
insindacabile in questa sede in quanto scevro da contraddizioni o manifeste illogicità; son stati in particolare evidenziati (pg. 5 e 6) l’inattendibilità d
versione difensiva proposta, le circostanze di tempo e di luogo ed infine la condizione di pluripregiudicato dell’imputato quali parametri idonei ad escludere
che il porto di un discreto ‘arsenale’ di attrezzi atti allo scasso potesse essere in qualche modo giustificato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.