Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/12/1990
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI
dato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta il giudi riconoscimento dell’aggravante di ingente quantità, rispetto alla sentenza di applicazione de
pena concordata emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli, con cui gli è sta applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in ordine al reato di cu
art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e a 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati
Casale Monferrato il 4 marzo 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m
sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.