Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza n. 44785 del 2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, i giudici non possono entrare nel merito della questione, ma devono fermarsi a una valutazione preliminare che, se negativa, comporta la fine del procedimento e conseguenze economiche per chi ha proposto il ricorso. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio le dinamiche e i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza precedente, basando le proprie argomentazioni su una differente valutazione dell’elemento psicologico del reato. In sostanza, il ricorrente non introduceva nuovi elementi di diritto, ma chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare e reinterpretare fatti e profili psicologici già ampiamente discussi e decisi dal giudice di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione del ricorrente nel merito della vicenda, ma sulla natura stessa del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che i motivi addotti erano di contenuto ‘meramente rivalutativo e riproduttivo’. In altre parole, il ricorrente stava semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, chiedendo alla Cassazione di agire come un terzo grado di merito, cosa che non rientra nei suoi poteri.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione deriva dalla presunzione di colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.
La Posizione della Parte Civile
Interessante notare anche la decisione riguardo alla parte civile. Nonostante la vittoria processuale, la Corte ha stabilito che nulla le fosse dovuto a titolo di rifusione delle spese. La motivazione risiede nel fatto che la memoria depositata dalla parte civile non ha fornito alcun ‘utile contributo alla decisione’, un principio che sottolinea come la partecipazione al processo debba essere sostanziale e non meramente formale per ottenere il rimborso dei costi legali.
Le Motivazioni
La motivazione principale della Corte si fonda sulla distinzione tra giudizio di legittimità e giudizio di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti (come in questo caso, l’elemento psicologico) senza denunciare vizi di legittimità (cioè errori di diritto) è intrinsecamente inammissibile. I giudici hanno specificato che i profili di censura erano già stati ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per evitare l’inammissibilità del ricorso e le conseguenti sanzioni economiche, è necessario che l’impugnazione si concentri esclusivamente su questioni di diritto, evidenziando errori procedurali o interpretativi commessi nelle fasi precedenti del giudizio. La decisione sottolinea inoltre che la partecipazione attiva e costruttiva di tutte le parti è essenziale, anche per il riconoscimento delle spese legali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti e dell’elemento psicologico del reato, argomenti già ampiamente discussi e decisi correttamente dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché alla parte civile non sono state rimborsate le spese processuali?
Alla parte civile non è stato riconosciuto il rimborso delle spese perché la memoria da essa depositata è stata ritenuta priva di un ‘utile contributo’ alla decisione della Corte. In pratica, il suo intervento non ha fornito elementi rilevanti ai fini del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44785 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44785 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria trasmessa dalla parte civile, NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di conten meramente rivalutativo e riproduttivo di profili di censura in ordine all’elemento psicologico reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di meri (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000);
ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali / stante l’assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 365 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere este COGNOME
re COGNOME
Il Presidente