Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l’atto di appello, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in
data 19/10/2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen. e lo ha condannato alla
pena di euro 200,00 di ammenda;
Ritenuto che l’impugnazione è stata proposta dall’AVV_NOTAIO, che, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava
inserito nell’albo tematico nazionale gestito dal RAGIONE_SOCIALE come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Ritenuto che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili
deducibili con il mezzo, l’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale,
relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt.
591, comma 1, lett.
a), e 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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esidente