Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MESSINA il 04/02/1973
avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l’atto di appello, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in
data 19/10/2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen. e lo ha condannato alla
pena di euro 200,00 di ammenda;
Ritenuto che l’impugnazione è stata proposta dall’avv. NOME COGNOME che, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava
inserito nell’albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Ritenuto che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili
deducibili con il mezzo, l’impugnazione proposta dall’avv. NOME COGNOME risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale,
relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt.
591, comma 1, lett.
a), e 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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