Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 comma 1 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con rituale ministero difensivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabi in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, in conformità alla prevision dell’art. 133, cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen…
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il onsigliere estensore
Il Presidente