Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCOFONTE il 03/12/1947
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Catania, ritenuta la presenza di un delitto ostativo, ha dichiarato manifestamente inammissibile la richiesta proposta
da NOME COGNOME di applicare la misura della detenzione domiciliare;
che con il ricorso, qualificato come opposizione ,
Rilevato si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del
provvedimento impugnato errata in quanto l’omicidio aggravato commesso dal ricorrente non rientrerebbe tra quelli per i quali opera la preclusione
indicata nel provvedimento impugnato;
che la censura è manifestamente infondata in quanto il
Rilevato giudice di merito nella dichiarazione di manifesta inammissibilità si è
conformato alla giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all’art. 4-
bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall’art. 47 ord. pen. all’art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest’ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. “fasce” entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278976 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile i in quanto la censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente