Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un ricorso, evidenziando come la sua genericità porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo errata la dichiarazione di responsabilità a suo carico, ha adito la Corte di Cassazione con un unico motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato vagliato dalla Suprema Corte non nel merito, ma sotto il profilo della sua ammissibilità formale, giungendo a una pronuncia di chiusura del processo.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una serie di carenze strutturali dell’atto di impugnazione, che lo rendevano non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Mancanza di Specificità e Correlazione
Il primo e fondamentale vizio riscontrato è la mancanza di specificità dei motivi, requisito imposto a pena di inammissibilità dall’art. 581 del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il motivo non era solo generico e indeterminato, ma mancava anche di una reale correlazione con le argomentazioni complesse e dettagliate della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso ignorava le specifiche ragioni addotte dal giudice d’appello, limitandosi a contestazioni astratte senza un confronto diretto con la decisione criticata.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Un altro punto cruciale sottolineato dalla Corte è che le doglianze difensive miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio di merito, ma un giudice della corretta applicazione della legge. Non può riesaminare le prove, ma solo verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano commesso errori di diritto o abbiano motivato la loro decisione in modo illogico o contraddittorio. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva neppure indicato specifici e decisivi ‘travisamenti’ della prova, ossia errori palesi nella lettura di un atto processuale.
La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Infine, la Corte ha osservato come le argomentazioni presentate nel ricorso fossero una semplice riproduzione di quelle già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente le stesse questioni, senza introdurre nuove critiche specifiche sulla motivazione della sentenza di secondo grado, rende il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e didattiche. Un ricorso per cassazione non può essere un mero sfogo contro una decisione sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e mirato, che identifichi specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. La genericità, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti e la semplice riproposizione dei motivi d’appello costituiscono vizi insanabili che portano direttamente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ribadisce il proprio ruolo di giudice della legge, non del fatto, e sanziona l’abuso dello strumento processuale attraverso una condanna pecuniaria che serve anche da monito.
Le conclusioni
La decisione in commento è un promemoria essenziale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. È imperativo studiare a fondo la motivazione della sentenza impugnata e costruire motivi di ricorso che dialoghino criticamente con essa, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti. Tentare di ottenere dalla Cassazione una terza valutazione del merito è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna alle spese e a una sanzione economica. La specificità e la pertinenza non sono mere clausole di stile, ma il cuore di un’impugnazione efficace.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 c.p.p.). Era generico, non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Tentare di farlo rende il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SALONICCO( GRECIA) il 10/06/1976
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad es privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5 proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancàn di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difen dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pa 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.