Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 03/11/1982
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialment riformato la decisione del Tribunale della medesima città che, con sentenza del 21/11/2023,
aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art d.lgs. 06 settembre 2011, n 159 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella mis
anni sei di reclusione ed euro 7.650,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore avv. NOME COGNOME dolendos del trattamento sanzionatorio indicato e, in particolare, della mancata esclusione della recid
3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che l valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di meri
laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richi
necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle c che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibili del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche di una sanzione in favore della Cassa del ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.