Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Quando l’Appello Diventa un Costo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non si può chiedere ai giudici di legittimità di riesaminare i fatti. Questo caso specifico illustra chiaramente le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso, che possono tradursi non solo in una sconfitta legale, ma anche in un significativo onere economico per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Corte d’Appello
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di una grande città del Sud Italia con una sentenza emessa nel novembre 2024, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava sulla presunta necessità di una rivalutazione di elementi già esaminati nei precedenti gradi di giudizio e sulla valorizzazione di dati che, a dire del ricorrente, erano stati ingiustamente trascurati dal giudice d’appello.
In sostanza, il ricorrente non contestava una violazione di legge da parte della Corte d’Appello, ma piuttosto il modo in cui essa aveva interpretato e valutato le prove e i fatti di causa. Questa strategia si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza depositata nell’aprile 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il divieto di rivalutazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Chiedere una ‘rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione’ o la ‘valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi’ equivale a chiedere un terzo grado di merito, cosa che l’ordinamento non consente. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi la conseguenza inevitabile. La Corte ha inoltre ravvisato ‘profili di colpa’ nella proposizione del ricorso, giustificando così l’irrogazione della sanzione pecuniaria, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le conclusioni: implicazioni pratiche e la sanzione pecuniaria
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità (errori di diritto o vizi procedurali) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo esame delle prove. L’epilogo del caso dimostra che un’impugnazione presentata senza rispettare i limiti del giudizio di legittimità non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende non è automatica, ma scatta quando, come in questo caso, la Corte ritiene che il ricorso sia stato presentato con colpa, ovvero con una negligenza nell’interpretare i limiti del proprio diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare nel merito elementi di fatto già considerati dalla Corte d’Appello, un’attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento sia un’ulteriore sanzione pecuniaria di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica la Corte ha imposto la sanzione pecuniaria aggiuntiva?
La sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge (ex lege) quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non è possibile escludere profili di colpa nella sua presentazione. La Corte ha agito in conformità con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialment riformato la decisione del Tribunale della medesima città che, con sentenza del 21/11/2023,
aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui all’art d.lgs. 06 settembre 2011, n 159 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella mis
anni sei di reclusione ed euro 7.650,00 di multa.
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Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore AVV_NOTAIO, dolendos del trattamento sanzionatorio indicato e, in particolare, della mancata esclusione della recid
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Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che l valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di meri
laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richi
necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle c che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibili del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche di una sanzione in favore della Cassa del ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.