Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l’affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270552: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato in ragione della depenalizzazione del reato presupposto, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281859; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220);
osservato che la quarta censura, inerente all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);
che, inoltre, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818), l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata;
considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o
rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editta (si veda pag. 5);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altr valutazione, ovvero all’assenza di elementi positivi,ovvero all’assenza di eleme positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.