Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44981 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASTROFILIPPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati;
considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penal responsabilità dei coimputati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare u rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legitti avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logic e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all’eccessività della pena privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugNOME e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in delle quali i motivi di appello non sono stati accolti;
che, infatti, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 5 );
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.