Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 01/08/1974
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
ricorso;
letti i motivi del rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato, anche a seguit
opposizione, l’istanza di riabilitazione presentata da NOME COGNOME in relazion pene a lui applicate per i reati di ricettazione, detenzione illecita e ces
sostanze stupefacenti, guida senza patente, sul rilievo dell’assenza del presc requisito della buona condotta, attestata dalla pendenza, a suo carico, d
procedimento penale per il delitto di bancarotta;
che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto della comunicazione della Questura di Milano che, il 25 ottobr
2024, avrebbe positivamente riscontrato la sua richiesta, intesa alla correz dell’originaria indicazione, concernente una pendenza a suo dire, insussistente
che il Tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, chiarito di non avere mai rice dai competenti organi di polizia un documento del tenore indicato dall’istante;
che COGNOME ancora con il ricorso, ribadisce che, in risposta al sollecitazione, la Questura di Milano ha inviato al Tribunale di sorveglianza
messaggio di PEC senza, però, in alcun modo dimostrare che, con tale comunicazione, la preposta autorità amministrativa abbia effettivament confermato la fondatezza di quanto asserito dal condannato;
che, pertanto, la legittimità della decisione impugnata non può esse revocata in dubbio sulla base delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, del qu deve essere, di conseguenza, dichiarata la inammissibilità, con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.