Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOLA il 26/06/1996
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLA
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dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena
richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Noia nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di detenzione di armi comuni
da sparo, proiettili (capi 1 e 2), ricettazione di una delle pistole indicate al ca
1) (capo 3) e ricettazione di un’autovettura (capo 4), nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa, nella parte in cui non sarebbe
stata data esauriente motivazione circa il calcolo con il quale si è giunti alla determinazione della pena da diminuire per effetto del rito.
Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta
dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o del misura di sicurezza (art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.).
Rilevato, altresì, che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha
ratificato l’accordo intervenuto tra le parti (nel quale non viene indicata come compresa la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.) e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente (p. 3 e ss. della sentenza), nonché ha reso conto delle modalità di calcolo della pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito speciale (v. p. 4).
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente