Inammissibilità del ricorso: le conseguenze economiche per il ricorrente
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche significative sanzioni economiche per la parte che ha promosso l’impugnazione. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 11 giugno 2024. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, sperando in un esito a lui più favorevole nel massimo grado di giudizio.
Tuttavia, il percorso processuale si è interrotto bruscamente. La Suprema Corte, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, ha concluso il procedimento con una declaratoria di inammissibilità.
La decisione sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a tale conclusione (ad esempio, carenza dei motivi previsti dalla legge, tardività, difetto di interesse), il risultato è netto e inequivocabile: il ricorso è stato respinto in rito.
Questa decisione impedisce alla Corte di valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte d’Appello. La pronuncia di inammissibilità chiude di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione sul caso, cristallizzando la decisione impugnata, che diventa così definitiva e irrevocabile.
Le motivazioni
La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede direttamente nella declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il principio giuridico sottostante è che la parte che introduce un’impugnazione inammissibile ha attivato inutilmente il complesso e oneroso meccanismo della giustizia. Per tale ragione, la legge prevede che il ricorrente debba farsi carico non solo delle spese del procedimento che ha incautamente avviato, ma anche di una sanzione ulteriore a favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, dissuadere dalla proposizione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti minimi di legge.
Le conclusioni
L’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione è soggetto a rigidi requisiti di ammissibilità. La violazione di tali requisiti non solo preclude l’esame nel merito della vicenda, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione, al fine di evitare esiti processuali sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito dalla Corte. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso nel merito prima di decidere?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. L’esame si ferma alla verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, senza analizzare le argomentazioni di fatto o di diritto proposte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato a SUVERETO il 14/06/1963
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
R.G.N. 39139/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare la
dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello per genericità, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente aspecifico, là dove si limita a mere
enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025