Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte. Questo accade quando i motivi presentati non sono conformi ai requisiti di legge, come nel caso di specie, dove si è tentato di ottenere una nuova valutazione del merito mascherandola da vizio di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Catania, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o doglianze, si concentravano su due aspetti principali: l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una valutazione più favorevole della sua posizione, sperando in una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione.
Come diretta conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento e al pagamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La ragione fondamentale dietro la decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito; il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e decidere se la pena sia ‘giusta’ o se le attenuanti andassero concesse. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (o di legittimità), ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una ‘sufficiente e non illogica motivazione’. I giudici di secondo grado avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e avevano spiegato in modo coerente perché avevano determinato quella specifica pena e perché non ritenevano di concedere le attenuanti generiche. Di fronte a una motivazione così strutturata, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tali valutazioni si è scontrato con i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione. Le doglianze erano, in realtà, un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. Non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, se questa è adeguatamente giustificata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi volta a individuare reali ‘errori di diritto’ e non semplici dissensi sull’esito del giudizio, pena l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse alla sentenza impugnata, relative all’entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, erano state smentite da una motivazione ritenuta dalla Corte sufficiente, non illogica e adeguata, rendendo così il giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Può solo verificare se la decisione di non concedere le attenuanti generiche sia stata giustificata con una motivazione logica e coerente. Se la motivazione esiste ed è congrua, come in questo caso, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11288 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CATANIA il 04/09/1983
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; –
r
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, inerenti alla e della pena irrogata e alla mancata concessione delle generiche risultano smentite dal tenor della decisione gravata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esam delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censura in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.