Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso rappresenta una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa adottare, bloccando sul nascere l’esame di merito di un’impugnazione. Questa pronuncia interviene quando i motivi presentati non rispettano i rigorosi paletti procedurali imposti dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei presupposti che portano a tale esito, evidenziando l’importanza di formulare motivi di ricorso pertinenti e fondati.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali censure dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della decisione a lui sfavorevole. I motivi addotti, tuttavia, si sono scontrati con il filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso e i motivi proposti
La difesa aveva articolato il proprio ricorso su due distinti argomenti, entrambi ritenuti dalla Corte non meritevoli di un esame approfondito.
Primo Motivo: La Questione di Legittimità Costituzionale
Il primo motivo sollevava un dubbio sulla legittimità costituzionale dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La difesa lamentava un contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato questa argomentazione su due fronti. In primo luogo, ha evidenziato come la questione fosse del tutto irrilevante per il caso di specie, poiché il ricorrente non era stato giudicato in assenza, condizione necessaria per l’applicazione della norma contestata. In secondo luogo, ha richiamato precedenti decisioni (in particolare la sentenza n. 3365/2024) in cui la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente infondata. L’assenza di pertinenza e la pregressa valutazione di infondatezza hanno reso questo motivo inaccoglibile.
Secondo Motivo: Il Presunto Difetto di Motivazione
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava un presunto difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente risposto ai rilievi presentati nell’atto di appello. Anche questa censura è stata respinta. La Cassazione, esaminando la sentenza impugnata, ha constatato che essa conteneva “puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame”. In altre parole, la motivazione esisteva ed era coerente, rendendo l’accusa di difetto di motivazione del tutto infondata e pretestuosa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha concluso per una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi prospettati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo era irrilevante e basato su una questione già ritenuta infondata, mentre il secondo si basava su un’errata rappresentazione della realtà processuale, poiché la sentenza impugnata era, in effetti, motivata.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. Questa norma prevede non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila Euro, a titolo di sanzione per aver promosso un ricorso infondato.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Proporre motivi non pertinenti, già dichiarati infondati o palesemente pretestuosi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della decisione impugnata, ma anche un aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente, a sottolineare la necessità di un approccio serio e tecnicamente corretto all’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il motivo sulla legittimità costituzionale è stato respinto?
È stato respinto perché la norma contestata non era applicabile al caso specifico del ricorrente e, inoltre, la Corte aveva già giudicato la stessa questione manifestamente infondata in precedenti decisioni.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al presunto difetto di motivazione?
La Corte ha stabilito che non vi era alcun difetto di motivazione, poiché la sentenza d’appello impugnata conteneva risposte argomentative puntuali e lineari ai motivi di gravame presentati in quella sede.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto con il primo si dubita della legittimità costituzionale dell’alt 581, comma 1 quater evocando parametri di riferimento rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto manifestament infondata la questione ( Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto all regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anz definizione del rito nelle forme dell’abbreviato consente di ritenere che nel caso difett presupposto GLYPH applicativo GLYPH della GLYPH norma GLYPH indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208);
con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospett appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.