Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello. Questa decisione offre spunti importanti sulla necessità di formulare impugnazioni specifiche e argomentate, pena la chiusura definitiva del caso con condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava la sua condanna, mettendo in discussione, tra le altre cose, la correttezza della motivazione che aveva affermato la sua responsabilità. In particolare, il ricorrente sollevava dubbi sulla legittimazione del querelante a sporgere la denuncia iniziale, sostenendo che vi fosse una carenza di legittimazione attiva.
La Corte d’Appello aveva già respinto tali argomentazioni, ma l’imputato ha deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, riproponendo sostanzialmente gli stessi motivi.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’unico motivo di ricorso non era ammissibile in quella sede perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico e solo apparente, in quanto non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione impugnata.
La Legittimazione dell’Institore a Proporre Querela
Un punto chiave affrontato sia dalla Corte d’Appello che, incidentalmente, dalla Cassazione, riguarda la figura del querelante. La Corte di merito, con una motivazione ritenuta esente da vizi logici, aveva chiarito che l’autore della querela rivestiva la qualifica di “institore”.
In virtù di tale posizione, e in base ai poteri conferiti dall’art. 2204, primo comma, del codice civile, l’institore era pienamente abilitato a presentare la querela, che rappresenta una condizione di procedibilità. Questa valutazione ha reso infondate le contestazioni del ricorrente sulla presunta carenza di legittimazione attiva.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la decisione di inammissibilità del ricorso risiede nella mancanza di specificità dei motivi. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse identiche difese, sperando in un esito diverso. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non attacca specificamente i punti della decisione d’appello, ma si limita a copiarne i motivi, viene meno la sua stessa funzione.
Inoltre, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza dell’analisi della Corte d’Appello sulla figura dell’institore. Quest’ultimo, essendo un rappresentante generale dell’imprenditore, ha il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, inclusa la tutela dei suoi diritti in sede penale attraverso la proposizione di una querela.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza: il ricorso deve essere uno strumento di critica precisa e puntuale, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente fondata in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non presentava motivi specifici di critica alla sentenza d’appello, ma si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già state respinte nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha stabilito se un institore ha il potere di sporgere querela?
Sì, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito, la quale aveva stabilito che l’autore della querela, in qualità di institore, era pienamente abilitato a proporre la querela in forza dei poteri che gli sono conferiti dall’articolo 2204, primo comma, del codice civile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria del 26 giugno 2025 di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione di legge con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del querelante, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che in particolare la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, a pagina 5 ha sottolineato come l’autore della querela rivestiva la qualifica di institore, come tale abilitato alla proposizione della condizione di procedibilità in forza dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 2204, primo comma, cod. civ.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.