Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando in particolare le cause che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo concetto è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché serve a garantire che la Corte Suprema si pronunci solo su questioni di diritto genuine, evitando di riesaminare il merito dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Il caso analizzato riguarda due ricorsi, quasi identici, proposti contro una sentenza della Corte d’Appello, che vengono respinti senza un’analisi del merito.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Due soggetti, condannati in secondo grado, hanno presentato ricorso per Cassazione lamentando diversi aspetti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Le loro critiche, o doglianze, erano sostanzialmente una ripetizione di quanto già argomentato e respinto nel giudizio precedente. I punti contestati includevano l’attendibilità delle persone offese, l’affermazione della loro responsabilità penale, la sussistenza del concorso nel reato, la mancata riqualificazione del fatto in un reato meno grave e la gestione delle circostanze attenuanti e della recidiva.
I motivi del ricorso e la loro inammissibilità
La Corte ha rilevato che i motivi presentati non introducevano nuovi elementi di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già valutate e decise dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale è una delle cause tipiche che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Reiterazione dei Motivi
Il principio cardine applicato dalla Cassazione è che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfessate in appello. I giudici di legittimità non sono chiamati a riesaminare i fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Ripetere le stesse lamentele, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo della sua funzione tipica.
Il Rigetto della Rinnovazione Istruttoria
Un punto centrale dei ricorsi era la critica alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello. La Corte di Cassazione, citando un precedente consolidato (sentenza n. 1184/2019), ha ricordato che la riapertura della fase probatoria è un evento eccezionale. È subordinata a due condizioni precise: l’incertezza delle prove già acquisite e il carattere di “decisività” della nuova prova richiesta. Inoltre, la Corte ha specificato che mentre l’accoglimento della richiesta deve essere espressamente motivato, il rigetto può anche essere implicito, desumibile dal complesso delle motivazioni della sentenza che confermano l’impianto accusatorio sulla base delle prove esistenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto che i ricorsi fossero manifestamente infondati e ripetitivi. I giudici di appello avevano già fornito una motivazione logica e coerente sia sulla ricostruzione della vicenda che sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul trattamento sanzionatorio. Le doglianze dei ricorrenti, pertanto, si traducevano in una richiesta inammissibile di rivalutazione del merito della causa. La Cassazione ha evidenziato come le argomentazioni relative all’attendibilità dei testimoni, alla dinamica del concorso tra i due imputati e alle altre questioni legali fossero già state correttamente affrontate e risolte. Di fronte a questa “palmare sovrapponibilità” dei ricorsi e alla loro natura meramente reiterativa, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione si conclude con una condanna per i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà), e non può limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte. La pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi mirati e tecnicamente fondati per evitare una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiteravano doglianze e motivi già correttamente esaminati e disattesi dai giudici di appello, senza sollevare nuove questioni di diritto. I ricorsi erano, in sostanza, una ripetizione di argomenti già affrontati.
In quali casi il giudice d’appello deve riaprire l’istruttoria (rinnovazione istruttoria)?
Secondo la giurisprudenza citata, la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che la nuova prova richiesta rivesta un carattere di decisività per la risoluzione del caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come in questo caso, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PACECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME (che presentano un contenuto di palmare sovrapponibilità);
ritenuto che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l’obbligo motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114);
che i motivi nn. 2-3-4 di entrambi i ricorsi (attinenti rispettivamente l ritenuta attendibilità delle persone offese e la conseguente affermazione di responsabilità, la ribadita sussistenza del concorso senza distinguere i diversi apporti causali e la mancata riqualificazione ex art. 393 cod. pen., la concessione delle generiche e la ritenuta recidiva) reiterano doglianze in tema di rinnovazione istruttoria già correttamente disattese dai giudici di appello (cfr. pp. 2-4 per ricostruzione della vicenda, pp. 4-5 per la qualificazione dei fatti e pp. 6-7 su trattamento sanzionatorio);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Cqpsigiliere estensore
Il Presidente