Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Genericità
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta un esito processuale severo, che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Con l’ordinanza n. 4492 del 2024, la Corte ha ribadito i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione dei motivi d’appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’impugnazione si basava su tre motivi principali, tutti volti a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in merito al giudizio di responsabilità penale. Il ricorrente, in sostanza, criticava la decisione dei giudici d’appello, sostenendo che non avessero valutato adeguatamente le prove e le argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso non possono limitarsi a una semplice e ripetitiva enunciazione delle stesse doglianze già presentate e respinte nel giudizio di appello. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale rivolta proprio alla sentenza che si contesta.
La Mancanza di una Critica Specifica e Argomentata
Secondo la Suprema Corte, i motivi presentati dal ricorrente erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Questo significa che, sebbene formalmente presenti, essi erano vuoti di contenuto critico nei confronti della decisione della Corte d’Appello. Invece di analizzare le motivazioni dei giudici di secondo grado per evidenziarne eventuali vizi logici o giuridici, il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni difensive. Un simile approccio non assolve alla funzione tipica del ricorso per Cassazione, che è quella di essere un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i tre motivi di ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. I giudici di Cassazione hanno osservato come la Corte d’Appello avesse, nelle pagine 2 e 3 della sua sentenza, individuato con chiarezza tutti gli elementi costitutivi alla base del giudizio di responsabilità per i reati contestati. Di fronte a una motivazione completa e logica, il ricorrente avrebbe dovuto formulare una ‘critica argomentata’, spiegando perché quella motivazione fosse errata in diritto o viziata logicamente. Omettendo di farlo, il ricorso è risultato privo della necessaria specificità. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile strutturare l’impugnazione come un’analisi critica della sentenza che si attacca, evidenziandone con precisione i difetti. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. La specificità e la pertinenza della critica sono, dunque, i pilastri fondamentali per un ricorso ammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, risultando privi di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre esattamente le stesse argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica mirata ai ragionamenti contenuti nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAMENTO NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO IIE IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE ~IMF,
Ritenuto che i tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta al base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili poiché fondati su motivi che si risolv nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato in particolare che il Giudice di appello individua alle pp.2-3 della sentenza impugnata tutti gli elementi costitutivi alla base del giudizio di responsabilità dei reati contestati;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
I Consigliere
Il Presidente