Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità siano requisiti fondamentali nel processo penale, soprattutto in fase di impugnazione. Il caso tratta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della genericità dei motivi presentati, un esito che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori conseguenze economiche per chi ricorre.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della pronuncia di secondo grado. Il caso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione della legittimità della sentenza impugnata e della fondatezza dei motivi di ricorso.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo proposto era ‘manifestamente inammissibile’ ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa decisione implica che la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della decisione è netta e si concentra interamente sulla qualità dei motivi di ricorso. Secondo la Corte, il ricorso era:
* Del tutto generico e aspecifico: l’atto non specificava in modo chiaro e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto per cui si contestava la sentenza d’appello.
* Non confrontato con la sentenza impugnata: il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni capaci di criticare e smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per affermare la sua responsabilità.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse, al contrario, fornito una motivazione appropriata, basata su acquisizioni probatorie definite e significative, e immune da vizi logici. Il ricorso, invece, si è limitato a una doglianza superficiale, senza entrare nel cuore delle argomentazioni che avevano portato alla condanna. Questa carenza strutturale ha reso l’impugnazione processualmente inefficace, portando alla sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, non emergendo ragioni di esonero, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale: un’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un atto tecnico che dialoga criticamente con la decisione che si intende contestare, pena la sua inefficacia e l’applicazione di sanzioni.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
A quale articolo di legge si è riferita la Corte per giustificare l’inammissibilità?
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che disciplina l’inammissibilità dell’impugnazione per aspecificità dei motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 08/11/1965
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
L’unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha compiutamente argomentato in punto di responsabilità (in particolare da pag. 2 a pag. 4 del “fatto e diritto”).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente