Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare una condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e mirano a una rivalutazione del merito. Questa decisione evidenzia le conseguenze per chi tenta di percorrere questa strada senza rispettare i limiti imposti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Nel corso dei processi precedenti, l’imputato aveva fornito una specifica versione difensiva per giustificare la sua condotta, sostenendo di non aver risposto al citofono a causa di presunti problemi di udito. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto tale giustificazione non veritiera, motivando adeguatamente la propria decisione.
L’imputato ha quindi deciso di appellarsi alla Corte di Cassazione, contestando proprio la valutazione dei giudici di merito riguardo alla sua credibilità e all’accertamento del reato.
L’Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il motivo unico del ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) valutano le prove e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, opera come ‘giudice della legge’, verificando che il diritto sia stato applicato correttamente, senza poter entrare nel merito delle prove.
Il ricorrente, nel suo appello, non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione delle norme, ma ha tentato di ottenere una “diversa ed autonoma rivalutazione” dei fatti, in particolare della sua versione difensiva. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto il motivo ‘generico’ proprio perché non contestava la logicità della motivazione della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una propria interpretazione dei fatti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua’ e logica per escludere la veridicità della versione difensiva dell’imputato. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici o giuridici, la Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. I profili sollevati dal ricorrente, secondo la Corte, incidevano su “apprezzamenti in fatto”, i quali non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non contestava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o la credibilità di una testimonianza?
No, sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto, come la credibilità di una versione difensiva. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza dei giudici di merito sia logica e legalmente corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46181 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 20/11/1954
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Con gliere estensore
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Il Presidente