Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il 09/12/1981
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di
Napoli ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 4 legge n. 110 del 1975 perché
deteneva illegalmente e portava, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, occultandolo in tasca, all’interno di un pacchetto di sigarette, un
proiettile calibro 9X19 “parabellum” (NATO);
letti i motivi del ricorso con i quali sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod. pen. e delle
attenuanti generiche ex art. 62
bis cod. pen.;
ritenuto che:
le censure sollevate siano del tutto generiche in ragione del fatto che la
Corte di appello ha ampiamente motivato le ragioni che escludevano sia l’applicabilità della causa di non punibilità invocata, sia il riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, rilevando dei profili di notevole gravità legati all’intimidazione posta in essere mediante
l’utilizzo del coltello, alla personalità dell’imputato e alla non occasionalità dell violazione, tenuto conto anche di un precedente penale dell’imputato per il quale beneficiava di occasioni di reinserimento sociale con esito negativo;
le doglianze difensive assumono un significato e una valenza puramente rivalutativa rispetto al vaglio, puntuale e adeguato, compiuto in sede di merito, donde la conseguente inammissibilità delle relative deduzioni;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025