Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità del ricorso, un esito che blocca l’esame della questione sul nascere e comporta conseguenze significative per chi lo propone. Vediamo insieme cosa è successo e quali principi possiamo trarre.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, il soggetto ha adito la Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di vertice che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è riunita in camera di consiglio. All’esito dell’udienza, la Corte ha emesso un’ordinanza tanto sintetica quanto perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità del ricorso ha impedito ai giudici di entrare nel merito della vicenda, ovvero di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La sentenza della Corte d’Appello è, di fatto, diventata definitiva.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura, è un provvedimento succinto e non espone nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a questa decisione. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità si fonda generalmente sulla mancanza di uno o più requisiti previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e procedurali.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per varie ragioni, tra cui:
* Motivi non consentiti: quando si tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Vizi formali: ad esempio, se il ricorso non è redatto da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, se è presentato oltre i termini di legge o se i motivi non sono specifici e chiari.
* Manifesta infondatezza: quando le censure sollevate appaiono palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico.
Nel caso specifico, la Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere, ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, tale da precludere ogni ulteriore disamina.
Le Conclusioni
Questa vicenda sottolinea un principio cruciale della procedura penale: l’appello alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è un semplice tecnicismo, ma la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i paletti imposti dal legislatore. Le conseguenze, come la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, fungono da deterrente contro ricorsi presentati a scopo meramente dilatorio o senza un solido fondamento legale. Per chi intende percorrere questa strada, è quindi fondamentale affidarsi a un difensore esperto che sappia valutare attentamente i presupposti e formulare motivi di ricorso pertinenti e ammissibili.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso perché mancano i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poterlo giudicare. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, non c’è stata alcuna nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sui requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 03UBF8N) nato il 01/12/1978
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il rato di tentato furto
contestato al capo 7), mentre, previa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela per il furto di cui al capo 8), ha rideterminato l’entità della
pena inflitta;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della identificazione dell’imputato quale autore del reato,
non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 9-10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025