Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel nostro sistema giudiziario, specialmente quando si arriva al terzo e ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Questa recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti del ricorso in Cassazione e perché non ogni doglianza può essere esaminata dalla Suprema Corte. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro del suo gravame era incentrato sulla critica all’attendibilità di una testimonianza chiave nel processo. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti fornita dal testimone sarebbe stata illogica e, pertanto, inaffidabile. Con questo motivo, il ricorrente chiedeva di fatto alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha stabilito se il testimone fosse o meno attendibile. Al contrario, si è fermata a un livello procedurale, stabilendo che la richiesta del ricorrente non poteva essere accolta perché esulava dai poteri della Corte stessa.
Le Motivazioni della Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
* Divieto di Rivalutazione delle Prove: La richiesta di riesaminare la logicità delle dichiarazioni di un testimone è una tipica attività di valutazione del merito. Il ricorrente non ha lamentato una violazione di legge nell’acquisizione o valutazione della prova, ma ha semplicemente proposto una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tipo di analisi è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
* Il Ruolo del Giudice di Legittimità: La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si rifà il processo. Il suo compito è il “sindacato di legittimità”, cioè verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Sollecitare una nuova valutazione delle prove è estraneo a questo compito.
* Carattere Riproduttivo del Motivo: La Corte ha inoltre osservato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice d’appello. Presentare nuovamente le stesse argomentazioni senza evidenziare un vizio di legittimità specifico rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna decisa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento importante per chiunque intenda rivolgersi alla Corte di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere rigorosamente focalizzati su questioni di diritto e non possono trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità di un testimone, attività che costituisce un giudizio di merito e non di legittimità, esulando quindi dalle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare l’attendibilità di un testimone in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, contestare l’attendibilità di un testimone è considerato una “rilettura delle fonti probatorie” che non rientra nel sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. È possibile farlo solo se si denuncia un vizio specifico nella motivazione della sentenza d’appello, come illogicità manifesta o contraddittorietà, ma non proponendo una diversa interpretazione della prova.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/10/1994
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste COGNOME che avrebbe invece effettuato una ricostruzione del fatto non logica, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024.