Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 04/11/1969
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che l’art. 442, comma
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bis, cod. proc. pen. – che dispone che,
all’esito di giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato, «Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza
di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione» – si applica, ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre
2022, giorno di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo quanto disposto dall’art.
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bis con riferimento, tra l’altro, all’art. 24, comma 1,
lett. c), che ha introdotto nel codice di rito l’art. 442, comma
2
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bis;
che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha correttamente disatteso richiesta di applicazione dell’istituto in relazione a sentenza divenuta irrevocabile
la il 7 novembre 2022, cioè prima della sua entrata in vigore;
che la decisione impugnata è, dunque, coerente con l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell’ulteriore riduzione di
pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in “melius” della pena» (Sez. 2, n. 4237 del 17/1/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285820 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2025.