Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20553 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 000X2K8) nato a ALBENGA il 22/06/1980
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice di appello
correttamente disatteso la richiesta di rinvio per astensione formulata in relazione ad un processo la cui trattazione era fissata con rito camerale, statuizione in linea
con i precedenti di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della, Rv.
283262);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente reltrlice