Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 16/09/1990
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l’insussistenza del delitto di resistenza a pubbli
ufficiale sul presupposto che la condotta avesse i connotati della resistenza passiva, che trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e l’erroneo mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva violenta
consistita nella fuga pericolosa del ricorrente, tale da porre in pericolo gli utenti della stra stesso verbalizzante che si era posto di fronte al mezzo per impedire la fuga del ricorrente,
congruità della pena individuata appena sopra il minimo edittale, previo corretto uso del poter discrezionale, e l’assenza di elementi positivamente apprezzabili che potessero giustificare
riconoscimento delle richieste attenuanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.