Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGIRA il 25/01/1972
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 novembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Enna ha applicato a NOMECOGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pe
anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di agli artt. 99, comma 3, cod. pen. e 95, in relazione all’art. 79, comma 1 let
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per mancata sussistenza di prova della responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quel
2-bis, indicate dall’art. 448, comma
cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge
23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardant motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridi fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, esser pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilir nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente