Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26723 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/07/1969
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime
cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge
penale in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, è manifestamente
infondato, atteso che «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604
cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità
della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Consigliere estensore
Il Presidente