Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/12/1978
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono carenze
motivazionali in punto di giudizio di colpevolezza, risulta privo di specificità non risultando esplicitate le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale censur
così da non consentire giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
A fronte di un compiuto apparato giustificativo con il quale si è ritenuta accertata l’effettiva e stabile occupazione di suolo pubblico da parte dell’imputato (pagg. 1
e 2 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a lamentare che la Corte di appello non avrebbe esplicitato “i criteri di valutazione” delle prove utilizzate;
considerato che la richiesta “in via subordinata, di riforma dell’impugnata
sentenza escludendo l’aumento per la contestata recidiva” è del tutto eccentrica atteso che- a prescindere dal fatto che si tratterebbe di una valutazione di merito
non proponibile in sede di legittimità – il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della aggravante in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.