Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono carenze
motivazionali in punto di giudizio di colpevolezza, risulta privo di specificità non risultando esplicitate le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale censur
così da non consentire giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
A fronte di un compiuto apparato giustificativo con il quale si è ritenuta accertata l’effettiva e stabile occupazione di suolo pubblico da parte dell’imputato (pagg. 1
e 2 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a lamentare che la Corte di appello non avrebbe esplicitato “i criteri di valutazione” delle prove utilizzate;
considerato che la richiesta “in via subordinata, di riforma dell’impugnata
sentenza escludendo l’aumento per la contestata recidiva” è del tutto eccentrica atteso che- a prescindere dal fatto che si tratterebbe di una valutazione di merito
non proponibile in sede di legittimità – il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della aggravante in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.