Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Solo Apparente
Presentare un ricorso in Cassazione richiede requisiti di forma e sostanza ben precisi, la cui mancanza può portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, fermando il processo sul nascere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso non specifico, che si limita a ripetere argomentazioni già esposte, sia destinato a fallire. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decide di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale sulla base di elementi privi di valore probatorio e inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di rigetto di questo tipo.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che il motivo presentato dalla difesa non possedeva i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
In termini semplici, il ricorso era una mera reiterazione delle stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già valutati. Al contrario, deve instaurare un confronto critico e argomentato con la motivazione della sentenza che si impugna.
Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva spiegato dettagliatamente (nelle pagine 4 e 5 della sua sentenza) perché le prove a carico dell’imputato fossero sufficienti per una condanna. Il ricorrente, tuttavia, non ha contestato specificamente quel ragionamento, limitandosi a ripetere le sue tesi. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto solo ‘apparente’, privo di quella funzione critica che la legge gli assegna. Mancando un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, il ricorso è stato giudicato generico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un atto tecnico e mirato. Non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice che l’ha emessa. Un ricorso ‘fotocopia’ dell’appello è una strategia destinata all’insuccesso, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato. Per gli avvocati, ciò significa che ogni grado di giudizio richiede uno studio approfondito e una strategia difensiva rinnovata, capace di confrontarsi efficacemente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Di quale reato era accusato il ricorrente?
Il ricorrente era stato condannato per reati di ricettazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Livorno il 09/04/1962
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale dell’odierno ricorrente, in merito ai reati di ricettazione ascrittigli, sulla ba di elementi privi di valore probante e inidonei a fondare un giudizio di reità, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricors dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di doglianza che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, a tale proposito, le pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza ove la Corte d’appello motiva in ordine alle ragioni per cui debba ritenersi adeguatamente provato il coinvolgimento del COGNOME negli episodi per cui è a giudizio), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte del ricorrente, dei delitti lui attribui dunque non specifici ma solamente apparenti, omettendo di assolvere la tipica
funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto d ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.