Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più severi nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Significa che l’appello non viene neppure esaminato nel merito, poiché carente dei presupposti richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale offre uno spunto per analizzare le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 31 dicembre 2024. Il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di primo grado rivolgendosi direttamente alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 14 aprile 2025, ha emesso un’ordinanza con la quale ha tagliato corto il percorso processuale. Il collegio ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità non significa che i motivi del ricorso fossero infondati, ma semplicemente che l’atto non rispettava i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale per l’accesso al giudizio di legittimità. Le ragioni possono essere molteplici: la tardività della presentazione, la genericità dei motivi, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (preclusa in Cassazione), o la mancanza di interesse ad agire.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia di Inammissibilità
L’ordinanza non si è limitata a chiudere il caso. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha attivato conseguenze economiche dirette per il proponente. La Corte ha infatti condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Versamento di una somma di euro tremila: a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima condanna ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, fungere da deterrente per evitare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha stabilito l’inammissibilità del ricorso presentato contro la decisione del Tribunale di Verona. Questa statuizione implica che l’impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità per ragioni formali o procedurali, precludendo così un esame sul merito. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della sentenza impugnata e l’irrogazione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente. La Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura standard nei casi di ricorsi inammissibili che funge da deterrente contro l’abuso del processo.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce l’importanza cruciale del rispetto delle rigide norme procedurali che regolano il ricorso per Cassazione. Un’impugnazione dichiarata inammissibile non solo non raggiunge l’obiettivo sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi la propone. Funge da monito per i professionisti legali e i loro assistiti sulla necessità di una valutazione attenta e rigorosa dei motivi di ricorso, che devono vertere su questioni di diritto e non su una mera rivalutazione dei fatti, esclusa in sede di legittimità. La decisione riafferma il ruolo della Cassazione quale custode della corretta applicazione della legge, non come un terzo grado di giudizio nel merito.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ci sono state conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Sì, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel dettaglio le ragioni esposte nel ricorso?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non è entrata nel merito della questione. La decisione si è fermata a una valutazione preliminare sulla mancanza dei requisiti procedurali o formali richiesti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29814 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/07/1998
avverso la sentenza del 31/12/2024 del TRIBUNALE di VERONA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2674/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen il reato di evasione;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi vol prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sens dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e, dall’altra, perché del tutto generico, non ess
stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.