Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15644 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MILANO il 23/05/1971 NOME nato a POZZUOLI il 09/05/1969
avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in
qualità di giudice di appello della sentenza del giudice di pace di Viterbo, annullato la sentenza impugnata per essere i reati per cui vi è stata condann
prescritti già al momento della pronuncia di primo grado, conseguentemente revocando le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell’erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non è consentito dalla legge in sede
legittimità, in quanto l’interesse al ricorso per cassazione avverso una sentenz d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere
proscioglimento con diversa e più favorevole formula, impone l’individuazione dell’effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento
impugnato, con l’indicazione degli atti dai quali lo stesso possa essere desunto;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
intrinsecamente generico, in quanto non indica gli elementi concreti dai quali evincere che il giudice sarebbe dovuto addivenire ad una assoluzione più favorevole all’imputato di quella per prescrizione;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2025