Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19972 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCILLA il 05/11/1979
avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 155/Rg 4413
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull’istruttoria dibattimental in primo grado (riportata alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e puntualmente valutata a
pagina 5 in cui si dà atto della pericolosità della fuga di COGNOME che aveva eluso l’al carabinieri;
ritenuto che anche le censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano inammissibili. In particolare, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti gener
non era stato posto con l’atto di appello, ed il motivo relativo alla ritenuta recidiva risulta una specifica motivazione a pagina 4 della sentenza di primo grado a cui la sentenza impugnata fa espresso rinvio a pagina 6;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025