Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti nel panorama processuale penale, un punto fermo che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di superali.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite la sua difesa, ha sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione una serie di motivi di impugnazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della decisione a lui sfavorevole. Il caso è quindi approdato al vaglio della Suprema Corte per la valutazione di legittimità della sentenza di secondo grado.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni proposte non fossero idonee a superare il cosiddetto “filtro” di ammissibilità, impedendo di fatto una nuova discussione sul caso.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma, fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione processuale volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha spiegato che il ricorso era meramente “replicativo”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze e le stesse censure che erano già state presentate, esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Secondo la Cassazione, le decisioni precedenti avevano affrontato tali punti con argomentazioni “giuridicamente corrette, puntuali e coerenti”, senza manifestare alcuna incongruenza logica. La Suprema Corte ha evidenziato come il suo ruolo non sia quello di un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono rivalutare i fatti, ma quello di un giudice di legittimità, che verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse questioni equivale a chiedere un inammissibile nuovo giudizio sui fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un chiaro monito per la prassi legale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e, preferibilmente, nuovi, e non può essere una semplice riproposizione delle difese già sconfitte. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un’impugnazione che attacchi la sentenza per violazioni di legge o per vizi logici manifesti della motivazione, piuttosto che tentare di ottenere una terza valutazione dei medesimi elementi di fatto. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rafforza ulteriormente il principio di responsabilità processuale, scoraggiando l’abuso dello strumento dell’impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a replicare profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive per ottenere un nuovo esame del caso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi nei gradi di merito non è sufficiente, ma anzi costituisce un motivo specifico di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a CAGLIARI il 13/11/1978
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 6 della sentenza impugnata)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.