Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti del giudizio di legittimità. Significa che la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, ma le respinge per vizi procedurali o per la loro palese infondatezza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione penale offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini entro cui un ricorso può essere esaminato e le conseguenze di un’impugnazione proposta senza i requisiti di legge.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della decisione di secondo grado. La questione è quindi approdata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la valutazione finale sulla legittimità della sentenza impugnata.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione non si basa su una valutazione del fatto (se l’imputato sia colpevole o innocente), ma su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, che sono risultati viziati sotto diversi profili.
Motivi Manifestamente Infondati
Una parte significativa del ricorso (il primo, secondo e quinto motivo) è stata giudicata manifestamente infondata. Secondo la Corte, questi motivi non denunciavano reali vizi logici o giuridici della sentenza d’appello, ma si limitavano a proporre una “rilettura delle fonti di prova”. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove già esaminate dai giudici di merito, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era persuasiva, immune da vizi e strettamente aderente al compendio probatorio.
Motivi Nuovi Non Ammessi
Un altro errore fatale commesso dalla difesa è stato quello di introdurre, per la prima volta in Cassazione, il terzo e quarto motivo di ricorso. Il principio generale del nostro ordinamento processuale è che non si possono sollevare in sede di legittimità questioni che non siano state precedentemente dedotte nel giudizio d’appello. Questo serve a garantire la gradualità del processo e a evitare che la Cassazione diventi un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità del ricorso sulla base di questi due pilastri. Da un lato, ha ribadito il proprio ruolo di giudice della legittimità, non dei fatti: non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Dall’altro, ha sanzionato la violazione delle regole procedurali che impongono di presentare tutte le doglianze nel giudizio d’appello. La combinazione di motivi manifestamente infondati e motivi nuovi ha reso l’intera impugnazione non meritevole di essere esaminata nel merito. Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili proposti per colpa, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico, da utilizzare solo per denunciare specifici vizi di legge o di logica della sentenza, e non come un ultimo tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché alcuni motivi erano manifestamente infondati, in quanto proponevano una semplice rilettura delle prove, mentre altri motivi non erano stati presentati nel precedente grado di appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, in base a quanto emerge dalla decisione, i motivi di ricorso non dedotti in appello non possono essere validamente proposti per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: il primo, secondo e quinto moti prospettano una rilettura delle fonti di prova e sono manifestamente infondati, atteso che sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell’imputato per il reato contestato sull base di una motivazione persuasiva, immune da vizi logici o giuridici, e strettamente aderent al compendio probatorio (si veda pagina 2); il terzo e quarto motivo non sono stati dedotti appello.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.