Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Con questa decisione, viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando la sentenza di condanna e chiarendo perché certi motivi di doglianza non possono trovare accoglimento.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente sollevava diverse questioni, o doglianze, sperando di ottenere un annullamento della pronuncia di secondo grado. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: in primo luogo, le condizioni di salute psichica dell’imputato, che a suo dire non sarebbero state correttamente valutate; in secondo luogo, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha ritenuto inammissibile sulla base di una duplice valutazione. Ciascuna valutazione ha riguardato una tipologia specifica di motivi presentati dalla difesa.
La non consentita rilettura delle prove
Il primo motivo di ricorso, relativo alle condizioni di salute psichica, è stato giudicato ‘improponibile’. La Corte ha sottolineato che tale doglianza non evidenziava un vizio di legge o un difetto di motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha celebrato il processo. Richiedere una ‘rilettura’ delle prove è un’operazione preclusa in questa sede.
La Manifesta Infondatezza degli altri motivi
Gli altri motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti), sono stati qualificati come ‘manifestamente infondati’. Ciò significa che, ad un primo e rapido esame, sono apparsi privi di qualsiasi pregio. La Corte ha infatti rilevato che la Corte d’Appello aveva debitamente considerato e argomentato tali profili nella sua sentenza, anche se in modo sintetico. Non sussistevano, quindi, i lamentati vizi di legge o di motivazione che avrebbero potuto giustificare un annullamento della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici dei primi due gradi (Tribunale e Corte d’Appello) accertano i fatti e valutano le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per correggere eventuali errori di diritto (‘vizi di legge’) o palesi illogicità nel ragionamento del giudice (‘vizi di motivazione’). Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete: riesaminare le prove sulla salute mentale. Per quanto riguarda la pena, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, fosse sufficiente a dar conto delle ragioni della decisione, rendendo le critiche del ricorrente chiaramente infondate. La conseguenza logica di queste premesse è la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tale decisione comporta due conseguenze pratiche per il ricorrente: in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per il giudizio. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Con questa pronuncia, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e la pena stabilita dovrà essere eseguita. Il caso riafferma il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici e non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo mirava a una nuova valutazione delle prove sulle condizioni psichiche dell’imputato, operazione non consentita in Cassazione, mentre gli altri motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto già trattati adeguatamente dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che i motivi di doglianza formulati si rivelano GLYPH per un verso improponibili, prospettando (il primo) una non consentita rilettura degli elementi di prova con riferimento alle condizioni di salute psichica dell’imputato, mentre gli altri sono manifestamente infondati lì dove deducono insussistenti vizi di legge o di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti generiche), profili per contro debitamente considerati e argomentati, seppur sinteticamente, dalla Corte di merito (v. pag. 3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024