Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è una Copia del Passato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di inammissibilità del ricorso nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può essere una semplice riproposizione di questioni già discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. La difesa aveva basato le proprie argomentazioni principalmente su un presunto vizio totale di mente dell’imputato, una condizione che, se accertata, avrebbe escluso la sua imputabilità. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano già esaminato e respinto questa tesi, ritenendola infondata sulla base delle emergenze processuali.
Nonostante le precedenti decisioni, la difesa ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso che, di fatto, ricalcava le medesime argomentazioni già presentate e disattese.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione del vizio di mente, ma si è fermata a un esame preliminare di ammissibilità. Ha rilevato che i motivi presentati non introducevano nuovi profili di censura né evidenziavano vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata.
Il ricorso è stato qualificato come ‘meramente riproduttivo’ di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. In sostanza, l’appellante ha tentato di ottenere una terza valutazione sul medesimo punto, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, il quale non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. I giudici di legittimità hanno sottolineato che le argomentazioni dei giudici di merito erano ‘giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche’.
In particolare, la valutazione sull’esistenza o meno di un vizio di mente costituisce un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato e privo di vizi logici, non è sindacabile in sede di Cassazione. Il ricorso, non riuscendo a dimostrare l’esistenza di tali vizi, si è rivelato privo dei requisiti necessari per essere esaminato. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e mirare a contestare errori di diritto o vizi logici evidenti della motivazione, non a richiedere una nuova valutazione dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già respinti non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a formulare ricorsi con motivi specifici e pertinenti, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con questioni già esaurientemente risolte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era meramente riproduttivo di motivi di censura che erano già stati esaminati e respinti in modo adeguato dai giudici di merito, con argomentazioni corrette e logicamente coerenti.
Qual era l’argomento principale della difesa?
L’argomento principale sollevato dalla difesa era il vizio totale di mente dell’imputato, una tesi che la sentenza impugnata aveva già escluso con un apprezzamento di merito ritenuto non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al vizio totale di ment prospettato dalla difesa, escluso dalla sentenza gravata con apprezzamento di merito che deve ritenersi, per le predette ragioni, non sindacabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.