Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata a CROTONE il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti e letti i ricorsi degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorsi trattati col rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Proietto NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Milano,
con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia in ordine ai reati rispettivamente ascritti, ol
alle statuizioni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE già Amissima
RAGIONE_SOCIALE
2. Con distinti ricorso lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati, anziché avvalendosi di difensore
iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione della causa di inammissibilità rilevata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.