Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21898 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata a CROTONE il 15/01/1956 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 10/01/1984 NOME nata a NAPOLI il 07/02/1991
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti e letti i ricorsi degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorsi trattati col rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Proietto NOMECOGNOME NOME e NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Milano,
con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia in ordine ai reati rispettivamente ascritti, ol
alle statuizioni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE già NOME
RAGIONE_SOCIALE
2. Con distinti ricorso lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati, anziché avvalendosi di difensore
iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione della causa di inammissibilità rilevata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.