Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del diritto di impugnazione, confermando la regola della inammissibilità del ricorso quando questo verte su questioni già decise in via definitiva. Questo principio, noto come giudicato, è fondamentale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere meglio i confini invalicabili posti al riesame delle sentenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente contestava, in particolare, la qualificazione giuridica di una condotta specifica che le era stata attribuita in un capo di imputazione. La sua difesa mirava a ottenere una nuova valutazione di questo aspetto da parte della Suprema Corte.
Tuttavia, la vicenda processuale aveva una particolarità cruciale: la questione sollevata dalla ricorrente non era nuova. In una precedente fase dello stesso procedimento, la Corte di Cassazione si era già pronunciata sul medesimo motivo, ritenendolo infondato. Successivamente, aveva annullato la sentenza con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello, ma solo per questioni diverse da quella specifica.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Impugnazione
Il cuore della questione giuridica risiede nei limiti del giudizio di rinvio e nella formazione del cosiddetto ‘giudicato progressivo’. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio, la sua decisione su alcuni punti può diventare definitiva e non più discutibile. Il nuovo processo, davanti al giudice di rinvio, può vertere solo sugli aspetti per i quali l’annullamento è stato disposto.
La ricorrente sosteneva che l’intervenuta assoluzione per un altro reato (quello associativo) avrebbe dovuto rimettere in discussione anche la qualificazione giuridica dell’altro capo di imputazione. La Suprema Corte ha dovuto quindi stabilire se questa argomentazione fosse sufficiente a superare il principio del giudicato.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con motivazioni nette e precise. I giudici hanno spiegato che il motivo proposto non era consentito, in quanto relativo a una questione non oggetto di rinvio. La Corte, in una precedente sentenza, aveva già ‘scrutinato’ e rigettato quel motivo, considerandolo ‘del tutto infondato’. Tale decisione, non essendo stata oggetto di annullamento, era passata in giudicato, diventando un punto fermo e non più sindacabile nel prosieguo del giudizio.
Inoltre, la Corte ha specificato che l’assoluzione dal reato associativo non aveva alcun impatto sul ‘decisum’ relativo all’altro capo di imputazione. Si trattava, infatti, di temi di doglianza autonomi, basati su elementi di fatto differenti e, pertanto, l’esito di uno non poteva influenzare la valutazione già consolidata sull’altro. La questione era, in sintesi, ‘oggetto di giudicato’ e non poteva essere riaperta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: non si può chiedere al giudice di pronunciarsi all’infinito sulle stesse questioni. Una volta che la Corte di Cassazione ha emesso una decisione su un punto specifico, quella statuizione diventa legge tra le parti e non può essere oggetto di un nuovo ricorso. Dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha non solo posto fine alla vicenda processuale, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per chi propone un’impugnazione ritenuta palesemente infondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva su una questione giuridica che era già stata esaminata e decisa in via definitiva dalla stessa Corte di Cassazione in una precedente fase del processo. Tale punto era quindi coperto da giudicato e non poteva essere nuovamente contestato.
L’assoluzione per un reato ha influito sulla decisione relativa a un altro capo di imputazione?
No. La Corte ha chiarito che l’assoluzione dal reato associativo non influiva sulla decisione relativa all’altro capo di imputazione, poiché si trattava di questioni autonome, basate su elementi di fatto differenti e già coperte da una decisione definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39822 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 11) di imputazione, non è consentito in quanto concernente una questione non oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, che aveva già scrutinato il motivo ritenendolo del tutto infondato (si veda, in particolare, pag. 25 della sentenza di annullamento con rinvio della sesta sezione penale di questa Corte);
che l’assoluzione dal reato associativo non involge il decisum di infondatezza adottato dalla Suprema Corte poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, riguarda un tema di doglianza autonomo e relativo a differenti elementi di fatto, non più sindacabili poiché oggetto di giudicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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