Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. RIESAME di SANTA AVV_NOTAIO CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere rigettava, per quel che rileva in questa sede, l’istanza propost dalla ricorrente, nella veste di terza interessata, contro il decreto di sequ preventivo alle quote sociali della società RAGIONE_SOCIALE, emesso dal GIP d Tribunale di Napoli Nord.
Avverso la richiamata ordinanza AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia e procuratori specia AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall’art. 173, comma disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., assumendo che, erroneamente, il Tribunale del Riesame l’avrebbe ritenuta priva di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo poiché, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, ella era interessata all’impugnazione, avendo diritto alla restituzione del quote sequestrate.
2.2. Mediante il secondo motivo la CI ATELLI denuncia violazione di legge con riferimento alle disposizioni normative già evocate nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento censurato attribuito prevalenza al sequestro preventivo penale sebbene il pignoramento delle quote della RAGIONE_SOCIALE fosse precedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, s inammissibili poiché mancano di qualsivoglia confronto critico con le reali argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
L’ordinanza del Tribunale del Riesame ha invero disatteso l’istanza della COGNOME evidenziando che questa, in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, era priva non già, come ella assume nel primo motivo, di legittimazione, bensì di qualsivoglia interesse concreto a dolersi dell’esecuzio del sequestro preventivo a fronte del pignoramento già precedentemente effettuato sulle quote della società, poiché non avrebbe potuto ottenere alcun specifica utilità concreta dall’accoglimento del ricorso, con il quale e cyt-
intendeva far valere una situazione di vantaggio vantata da un terzo, ossia dal creditore pignorante.
D’altra parte, come pure ha evidenziato congruamente il Tribunale del Riesame, non vi è alcuna incompatibilità astratta tra i due vincoli insistenti sui medesimi beni, stante che l’eventuale prevalenza del pignoramento, per la priorità della trascrizione, rispetto al sequestro, non farebbe venir meno l’efficacia di questo ma determinerebbe, nel caso, solo la prevalenza del diritto del terzo acquirente nell’esecuzione forzata ordinaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2024
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