Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME COGNOME Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di App llo di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale li Palermo, ha
dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell’imputazione (art. 697 c pen.) per intervenuta prescrizione e ha confermato, per il resto, la condanna de ricorrente p
il reato di furto in abitazione, rideterminando la pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazior e- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma ., lett. c
proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnai a logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no l consentend
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio s ndacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ti
-E mila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consi
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estensore TARGA_VEICOLO
Il Presidente