Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPIERI NOME nato a SCALEA il 29/10/1950
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che i motivi di ricorso concernenti la ricostruzione del fatto sono manifestamente infondati, dovendosi ritenere che la Corte di appello ha
correttamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria;
rilevato che, per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsi la genericità della stessa, avendo omesso il
ricorrente di indicare da quale elemento si dovrebbe desumere l’utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica, in ogni caso, non è stata superata
la prova di resistenza, dovendosi ribadire che le dichiarazioni della persona offesa sono pienamente attendibili anche in assenza del riscontro fornito dalle
captazioni (p.6 sentenza);
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pre i sidente