Inammissibilità del ricorso: i rischi di un’impugnazione generica
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando l’atto non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice chiamato a verificare la corretta applicazione della legge.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’impugnazione mirava a ribaltare il verdetto di secondo grado, ma è stata formulata senza seguire i binari tecnici necessari per superare il vaglio della Suprema Corte. La difesa ha contestato la decisione precedente senza tuttavia articolare critiche puntuali e documentate.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’atto di ricorso era privo della necessaria enunciazione delle ragioni di diritto. In particolare, le doglianze sollevate non contenevano riferimenti congrui alla motivazione della sentenza impugnata. Questo ha portato alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il ricorso si fondava su motivi non consentiti dalla legge. La critica mossa alla sentenza d’appello è stata definita “apodittica”, ovvero priva di un reale confronto con le ragioni espresse dal giudice di merito. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è indispensabile che il ricorrente indichi precisamente quali norme siano state violate e in che modo il ragionamento del giudice inferiore risulti illogico o carente. La semplice denuncia di un’assenza di motivazione, se non supportata dall’analisi del testo del provvedimento, non è sufficiente a giustificare l’intervento della Cassazione.
Le conclusioni
La sentenza sottolinea l’importanza della tecnicità nell’atto di impugnazione. Un ricorso generico non solo non viene esaminato nel merito, ma produce un danno economico diretto per il ricorrente sotto forma di sanzioni pecuniarie. La funzione della Cassazione è quella di garantire l’uniforme applicazione della legge, e ciò richiede che le parti collaborino fornendo argomentazioni giuridiche solide e strettamente collegate ai passaggi motivazionali contestati. La mancanza di specificità rende l’atto nullo ai fini del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi non sono specifici, se non riguardano questioni di diritto o se mancano riferimenti precisi alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per critica apodittica in un ricorso?
Si tratta di una contestazione generica che afferma l’errore del giudice senza dimostrarlo logicamente e senza confrontarsi con le motivazioni effettivamente scritte nella sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto i ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso ia sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg sede ci legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritt lust.ficano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, deliaqu denunzia apoditticamente l’assenza rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui all’art. 616 oroc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.