Inammissibilità del ricorso: il rigore della Cassazione sulle impugnazioni
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale italiano, agendo come filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente fondate e correttamente formulate giungano al vaglio della Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito come la genericità dei motivi possa precludere definitivamente l’accesso alla giustizia di legittimità.
I fatti di causa e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava specificamente il calcolo dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati contestati. Secondo la difesa, la motivazione fornita dai giudici di merito sulla determinazione del quantum della pena sarebbe stata viziata. Tuttavia, il ricorso si limitava a una critica astratta, senza scendere nel dettaglio degli errori logici o giuridici che avrebbero inficiato la decisione impugnata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era totalmente privo dei requisiti prescritti dal codice di procedura penale. In particolare, a fronte di una sentenza d’appello ritenuta esente da vizi logici, il ricorrente non ha saputo indicare gli elementi concreti su cui poggiava la propria censura. Questa mancanza di specificità rende impossibile per il giudice di legittimità individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, esercitare il proprio potere di controllo.
L’importanza della specificità dei motivi
La giurisprudenza di legittimità richiede che i motivi di ricorso siano non solo pertinenti, ma anche specifici. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice, ma è necessario indicare con precisione quale norma sia stata violata o quale passaggio logico della motivazione risulti contraddittorio. Nel caso di specie, la totale assenza di tali indicazioni ha portato alla sanzione processuale massima.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’Art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi idonei a scardinare la motivazione della Corte d’Appello, il ricorso è stato giudicato meramente apparente e, dunque, inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza impugnata appariva già di per sé coerente e ben strutturata sotto il profilo giuridico.
Le conclusioni
Il rigetto del ricorso per inammissibilità comporta conseguenze gravose per il ricorrente, che non solo vede confermata la condanna precedente, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro, come deterrente contro la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti. Questa pronuncia ribadisce la necessità di un’assistenza legale altamente qualificata nella redazione degli atti di impugnazione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione non specifica i motivi della contestazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’Art. 581 c.p.p., impedendo alla Corte di esaminare il caso e confermando la sentenza precedente.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare solo l’aumento di pena per continuazione in Cassazione?
Sì, ma è necessario indicare con precisione quali errori logici o giuridici il giudice di merito ha commesso nel calcolo della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41653 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in alla determinazione dell’aumento per continuazione della pena base irrogata, è del tutto dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a f motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 della impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente