Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più severi nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Spesso, la causa di tale rigetto non risiede nel merito della vicenda, ma nella modalità con cui i motivi di impugnazione vengono formulati. Una recente ordinanza ha chiarito come la mancanza di specificità possa precludere l’esame del caso.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il punto centrale della contestazione riguardava la presunta mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso si è limitato a un’enunciazione astratta, senza scendere nel dettaglio delle criticità della sentenza impugnata.
Inammissibilità del ricorso e requisiti di forma
La Suprema Corte ha evidenziato che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve rispettare rigorosamente quanto previsto dall’art. 581 c.p.p. Non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice precedente; è necessario indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ampia e logicamente corretta, il ricorrente non ha saputo individuare i rilievi specifici che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Oltre al rigetto dell’istanza, l’inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette. La legge prevede infatti che, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende. In questa circostanza, la Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, sottolineando la natura defatigatoria di impugnazioni prive di reale fondamento tecnico.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla constatazione che il motivo di ricorso era del tutto privo dei requisiti prescritti dalla legge processuale. La genericità della doglianza non ha permesso ai giudici di legittimità di esercitare il proprio sindacato, ovvero di verificare se effettivamente vi fosse stato un errore nella valutazione delle cause di non punibilità. La Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può risolversi in una mera critica soggettiva, ma deve costituire un’analisi tecnica e puntuale dei vizi della sentenza di secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma il principio secondo cui la specificità dei motivi è un pilastro del sistema delle impugnazioni. Presentare un ricorso generico non solo ne determina l’inammissibilità, ma espone la parte a pesanti sanzioni pecuniarie. Risulta quindi fondamentale che l’atto di impugnazione sia costruito su basi giuridiche solide e riferimenti puntuali agli atti del processo, evitando contestazioni astratte che non consentono alla Corte di entrare nel merito della questione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà i motivi del caso e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
È obbligatorio indicare i motivi specifici nell’impugnazione?
Sì, l’articolo 581 del codice di procedura penale impone che i motivi siano enunciati in modo specifico, pena l’inammissibilità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41643 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da: LE:COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine alla valutazione dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità all’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, com d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta no indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente