Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più severi nel giudizio di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente invocare norme di legge per ottenere una revisione, ma è necessario contestare puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Il caso in esame
Un cittadino ha proposto ricorso avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello, cercando di ribaltare il verdetto di secondo grado. Tuttavia, l’atto depositato dalla difesa presentava criticità strutturali che hanno impedito ai giudici di legittimità di entrare nel merito della questione.
Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
La Corte ha rilevato che i motivi di doglianza erano caratterizzati da una genericità manifesta. Invece di analizzare e confutare i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a esporre una serie di principi di diritto astratti. Questa modalità di redazione dell’atto rende impossibile il vaglio della Cassazione, poiché manca il cosiddetto “confronto argomentativo”.
Le sanzioni pecuniarie previste
Oltre al rigetto del ricorso, la legge prevede conseguenze economiche per chi presenta istanze prive di fondamento o tecnicamente carenti. Nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso ha trascinato con sé la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma significativa a favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione sottolineando che il ricorso per Cassazione è un rimedio a critica vincolata. Ciò significa che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente quali parti della sentenza ritiene errate e perché. La semplice elencazione di massime giuridiche, senza un collegamento diretto con i fatti di causa e con la motivazione del giudice d’appello, determina inevitabilmente la sanzione dell’inammissibilità. La funzione della Corte non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge in relazione a critiche precise.
Le conclusioni
In conclusione, emerge con chiarezza che la qualità della difesa tecnica è determinante nel giudizio di legittimità. Evitare l’inammissibilità del ricorso richiede uno sforzo analitico profondo, volto a scardinare i pilastri logici della sentenza impugnata. La decisione in esame funge da monito: la genericità non solo preclude l’accesso alla giustizia superiore, ma espone la parte a gravosi oneri economici supplementari.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a citare leggi o principi astratti senza applicarli al caso concreto.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per confronto argomentativo in Cassazione?
Si tratta dell’obbligo del ricorrente di confutare punto per punto le ragioni logiche e giuridiche espresse dal giudice nella sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44111 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONTEBELLO IONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente generico, limitandosi elencazione di principi di diritto senza alcun confronto con le ragioni della sentenza
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023